Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 nov 2022
1.   Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») o dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi, tra l'altro persone fisiche o giuridiche che hanno minacciato la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti mediante una delle azioni seguenti: a) sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere; b) sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti; c) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui ai punti a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti; d) violano l'embargo sulle armi stabilito al punto 11 della UNSCR 2653 (2022), o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti; e) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti; f) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti; g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti; h) attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, fornendo sostegno a tali attacchi. 2.   Nell'allegato I sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati. 3.   L'allegato I riporta, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi in questione. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I include altresì la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.
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