Art. 1
Determinazione del valore dell’esposizione delle posizioni in derivati di un OIC se il sottostante non è noto ai fini dell’articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 24 nov 2022
Determinazione del valore dell’esposizione delle posizioni in derivati di un OIC se il sottostante non è noto ai fini dell’articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013
1. Nell’applicare il metodo basato sul regolamento di gestione conformemente all’articolo 132 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel caso in cui il regolamento di gestione dell’OIC non escluda che il sottostante di una posizione in derivati dell’OIC costituisca un’esposizione in bilancio o fuori bilancio, ma non sia noto il valore dell’esposizione oppure, nel caso delle esposizioni fuori bilancio, non sia nota la percentuale applicabile a norma dell’articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti utilizzano l’intero importo nozionale della posizione in derivati come valore dell’esposizione per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio.
2. Ai fini della determinazione del valore dell’esposizione di cui al paragrafo 1, se l’importo nozionale delle posizioni in derivati non è noto, gli enti utilizzano come valore dell’esposizione una stima prudente basata sull’importo nozionale massimo dei derivati consentito dal regolamento di gestione dell’OIC.
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