Art. 8 · Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

Art. 8

Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane

In vigore dal 23 nov 2022
Istituzione degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane 1.   Ciascuno Stato membro istituisce un ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane ed è responsabile del suo sviluppo, integrazione e funzionamento. 2.   Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane consentono lo scambio di informazioni e la cooperazione per via elettronica tra le autorità doganali, le autorità competenti partner e gli operatori economici attraverso EU CSW-CERTEX ai fini del rispetto e dell’efficace applicazione della normativa doganale e delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato. 3.   Per le formalità non doganali e i sistemi dell’Unione di cui all’allegato, parte A, gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane forniscono le funzionalità seguenti: a) un canale di comunicazione unico agli operatori economici che possono utilizzarlo per l’espletamento delle formalità doganali pertinenti e delle formalità non doganali dell’Unione soggette alla cooperazione digitale supplementare di cui all’; b) la gestione della quantità relativa alle formalità non doganali dell’Unione, se del caso; nonché c) la verifica automatica del rispetto delle formalità non doganali dell’Unione elencate nell’allegato sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali attraverso EU CSW-CERTEX da sistemi non doganali dell’Unione. 4.   Per ciascuna delle formalità e dei sistemi non doganali dell’Unione elencati nella parte B dell’allegato, se l’ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane sia collegato al sistema EU CSW-CERTEX conformemente all’, paragrafo 5, tale ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane fornisce tutte le funzionalità elencate al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   Gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane possono essere utilizzati come piattaforma per il coordinamento dei controlli eseguiti a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.
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