Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 nov 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«autorità doganali»: le autorità doganali ai sensi dell’, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
2)
«normativa doganale»: la normativa doganale ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
3)
«operatore economico»: un operatore economico ai sensi dell’, punto 5, del regolamento (UE) n. 952/2013;
4)
«formalità doganali»: le formalità doganali ai sensi dell’, punto 8, del regolamento (UE) n. 952/2013;
5)
«dichiarazione in dogana»: la dichiarazione in dogana ai sensi dell’, punto 12, del regolamento (UE) n. 952/2013;
6)
«dichiarazione di riesportazione»: la dichiarazione di riesportazione ai sensi dell’, punto 13, del regolamento (UE) n. 952/2013;
7)
«dichiarante»: il dichiarante ai sensi dell’, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013;
8)
«regime doganale»: il regime doganale ai sensi dell’, punto 16, del regolamento (UE) n. 952/2013;
9)
«ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane»: un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici;
10)
«autorità competente partner»: l’autorità di uno Stato membro, o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all’espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell’Unione;
11)
«formalità non doganale dell’Unione»: tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un’autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale;
12)
«documento di accompagnamento»: qualsiasi documento richiesto rilasciato da un’autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell’Unione sono state espletate;
13)
«gestione della quantità»: l’attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell’Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali;
14)
«sistema non doganale dell’Unione»: un sistema elettronico dell’Unione istituito dalla normativa dell’Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell’Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull’espletamento della rispettiva formalità non doganale dell’Unione;
15)
«codice di registrazione e identificazione dell’operatore economico (codice EORI)»: il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all’, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (14);
16)
«sistema EORI»: il sistema istituito per le finalità dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2399:oj#art-2