Art. 17 · Coordinatori nazionali

Art. 17

Coordinatori nazionali

In vigore dal 23 nov 2022
Coordinatori nazionali Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l’ambiente dello sportello unico dell’Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l’attuazione del presente regolamento: a) funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all’attuazione del presente regolamento; b) promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner; c) coordina le attività relative al collegamento degli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane con EU CSW-CERTEX e alla fornitura di informazioni a norma dell’, paragrafo 4.
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