Art. 12 · Formalità non doganali dell’Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare

Art. 12

Formalità non doganali dell’Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare

In vigore dal 23 nov 2022
Formalità non doganali dell’Unione soggette a una cooperazione digitale supplementare 1.   Le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato sono soggette alle disposizioni dell’, paragrafo 3, lettera a), e degli , a condizione che la Commissione abbia stabilito, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, che le pertinenti formalità soddisfano i criteri stabiliti nel suddetto paragrafo. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato soddisfano i seguenti criteri: a) esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da inserire nella dichiarazione doganale o nella dichiarazione di riesportazione e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento necessari per le formalità non doganali dell’Unione di cui all’allegato; b) il numero di documenti di accompagnamento rilasciati nell’Unione per la formalità specifica non è trascurabile; c) il corrispondente sistema non doganale dell’Unione di cui all’allegato può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI; d) la normativa dell’Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l’espletamento della formalità specifica tramite i sistemi nazionali di sportello unico doganale a norma dell’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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