Art. 4 · Requisiti di copertura

Art. 4

Requisiti di copertura

In vigore dal 23 nov 2022
Requisiti di copertura 1.   Le statistiche sono rappresentative della popolazione statistica che esse descrivono. 2.   Per il dominio delle statistiche sulla produzione animale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), i dati riguardano il 95 % delle unità di bestiame di ciascuno Stato membro e le attività o gli output correlati. 3.   Per il dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all’, paragrafo 1, lettera b), i dati riguardano il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari) di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione. 4.   Per la tematica dei nutrienti nei concimi agricoli di cui all’, paragrafo 1, lettera d), punto i), del presente regolamento, i dati riguardano i prodotti fertilizzanti quali definiti all’, punto 1), del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e il 95 % della superficie agricola utilizzata totale (esclusi gli orti familiari), di ciascuno Stato membro e i relativi volumi di produzione. 5.   Per il dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all’, paragrafo 1, lettera e), la copertura è la seguente: a) per la tematica dettagliata dei prodotti fitosanitari immessi sul mercato di cui all’allegato del presente regolamento, i dati riguardano tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell’, punto 9), del regolamento (CE) n. 1107/2009; b) per la tematica dettagliata dell’uso dei prodotti fitosanitari nelle attività agricole di cui all’allegato del presente regolamento, i dati riguardano almeno l’85 % dell’utilizzo in un’attività agricola da parte di utilizzatori professionali quali definiti all’, punto 1), della direttiva 2009/128/CE in ciascuno Stato membro. I dati di ciascuno Stato membro si riferiscono a un elenco delle colture contenente una parte comune per tutti gli Stati membri. Tale parte comune copre, insieme ai pascoli permanenti, almeno il 75 % della superficie agricola utilizzata totale a livello dell’Unione. Non appena diventa applicabile la normativa dell’Unione che impone agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari di trasmettere alle autorità nazionali competenti, in formato elettronico, i loro dati sull’uso di tali prodotti, la copertura dell’uso in un’attività agricola aumenta al 95 %, a decorrere dall’anno di riferimento successivo alla data in cui tale normativa dell’Unione diventa applicabile. 6.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. In caso di aggiornamento di tali specifiche, la Commissione tiene conto dei progressi economici e tecnici. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente.
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