Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 nov 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «azienda agricola», «proprietà collettive», «unità di bestiame» e «superficie agricola utilizzata» di cui rispettivamente all’, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091. Si applicano inoltre le definizioni seguenti: 1) «attività agricola»: le attività economiche svolte in agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) rientranti nell’ambito di applicazione dei gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 o nell’ambito del «mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» del gruppo A.01.6 nel territorio economico dell’Unione, come attività primaria o secondaria; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi», ad eccezione dell’allevamento di insetti, e «apicoltura e produzione di miele e di cera d’api»; 2) «azienda lattiero-casearia»: un’impresa o un’azienda agricola che acquista latte o, in taluni casi, prodotti lattiero-caseari ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari, incluse le imprese che raccolgono latte o crema al fine di cederli interamente o in parte, senza averli lavorati né trasformati, ad altre aziende lattiero-casearie; 3) «macello»: un’impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano; 4) «centro di incubazione»: l’impresa la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini; 5) «unità di osservazione»: un’entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati; 6) «dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche; 7) «tematica»: il contenuto delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate; 8) «tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili; 9) «prodotti fitosanitari»: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, antidoti agronomici di cui all’, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento o sinergizzanti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e destinati ad uno degli usi descritti all’, paragrafo 1, di tale regolamento; 10) «set di dati»: una o più variabili aggregate organizzate in forma strutturata; 11) «variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori; 12) «dati precontrollati»: i dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole concordate di validazione comuni, ove disponibili; 13) «dati ad hoc»: i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati; 14) «dati amministrativi»: i dati generati da una fonte non statistica, solitamente detenuti da un ente pubblico o privato, il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche; 15) «metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato; 16) «utilizzatore professionale»: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell’esercizio delle sue attività professionali, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2379:oj#art-2