Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 nov 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «azienda agricola», «proprietà collettive», «unità di bestiame» e «superficie agricola utilizzata» di cui rispettivamente all’, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) 2018/1091.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1)
«attività agricola»: le attività economiche svolte in agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) rientranti nell’ambito di applicazione dei gruppi A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 o nell’ambito del «mantenimento dei terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali» del gruppo A.01.6 nel territorio economico dell’Unione, come attività primaria o secondaria; per quanto riguarda le attività della classe A.01.49, sono comprese solo le attività di «allevamento di animali semidomestici o altri animali vivi», ad eccezione dell’allevamento di insetti, e «apicoltura e produzione di miele e di cera d’api»;
2)
«azienda lattiero-casearia»: un’impresa o un’azienda agricola che acquista latte o, in taluni casi, prodotti lattiero-caseari ai fini della loro trasformazione in prodotti lattiero-caseari, incluse le imprese che raccolgono latte o crema al fine di cederli interamente o in parte, senza averli lavorati né trasformati, ad altre aziende lattiero-casearie;
3)
«macello»: un’impresa ufficialmente registrata e riconosciuta, autorizzata alla macellazione e alla tolettatura degli animali, le cui carni sono destinate al consumo umano;
4)
«centro di incubazione»: l’impresa la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell’incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini;
5)
«unità di osservazione»: un’entità identificabile in merito alla quale possono essere ottenuti dati;
6)
«dominio»: uno o più set di dati che si riferiscono a particolari tematiche;
7)
«tematica»: il contenuto delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione; ciascuna tematica comprende una o più tematiche dettagliate;
8)
«tematica dettagliata»: il contenuto dettagliato delle informazioni da raccogliere in merito alle unità di osservazione in relazione a una tematica; ciascuna tematica dettagliata comprende una o più variabili;
9)
«prodotti fitosanitari»: i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, antidoti agronomici di cui all’, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento o sinergizzanti di cui all’, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento e destinati ad uno degli usi descritti all’, paragrafo 1, di tale regolamento;
10)
«set di dati»: una o più variabili aggregate organizzate in forma strutturata;
11)
«variabile»: una caratteristica di una unità osservata che può assumere più di una serie di valori;
12)
«dati precontrollati»: i dati verificati dagli Stati membri sulla base di regole concordate di validazione comuni, ove disponibili;
13)
«dati ad hoc»: i dati di particolare interesse per gli utenti in un momento specifico, che non sono però inclusi nei normali set di dati;
14)
«dati amministrativi»: i dati generati da una fonte non statistica, solitamente detenuti da un ente pubblico o privato, il cui scopo principale non è la fornitura di statistiche;
15)
«metadati»: informazioni necessarie per utilizzare e interpretare le statistiche e che descrivono i dati in modo strutturato;
16)
«utilizzatore professionale»: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell’esercizio delle sue attività professionali, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi del settore agricolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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