Art. 16
Deroghe
In vigore dal 23 nov 2022
Deroghe
1. Qualora l’applicazione del presente regolamento o delle misure di esecuzione e degli atti delegati adottati a norma dello stesso richieda importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può adottare atti di esecuzione per concedere deroghe allo Stato membro interessato per un periodo massimo di tre anni. Non è concessa alcuna deroga alle norme transitorie per la tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all’, paragrafo 1.
Lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta di deroga debitamente motivata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto in questione, spiegando quali importanti adeguamenti del sistema statistico nazionale sono necessari e illustrando i tempi stimati per attuare tali adeguamenti.
L’impatto delle deroghe concesse a norma del presente articolo sulla comparabilità dei dati degli Stati membri o sul calcolo degli aggregati europei tempestivi e rappresentativi richiesti è limitato al minimo. Nella concessione della deroga la Commissione tiene conto dell’onere per i rispondenti e per gli Stati membri.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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