Art. 14 · Regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Art. 14

Regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

In vigore dal 23 nov 2022
Regime transitorio per i dati sulla tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura 1.   Per gli anni 2025, 2026 e 2027 si applicano le seguenti norme transitorie per la tematica specifica dell’uso di prodotti fitosanitari in agricoltura di cui all’allegato: a) in deroga all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 2, per l’anno di riferimento 2026 vi è una sola trasmissione di dati; b) in deroga all’, paragrafo 5, lettera b), i dati coprono un elenco comune di colture per tutti gli Stati membri con informazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari a sostegno delle politiche dell’Unione pertinenti; tale elenco comune delle colture copre, oltre ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell’Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare ulteriormente i requisiti di copertura di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo. Tali atti d’esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, almeno 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento pertinente. 2.   A partire dall’anno di riferimento 2028, in assenza di una legislazione dell’Unione applicabile 12 mesi prima dell’inizio dell’anno di riferimento per il quale devono essere trasmessi i dati e che imponga agli utenti professionali di prodotti fitosanitari di tenere un registro elettronico relativo all’uso di tali prodotti, si applica quanto segue: a) in deroga all’, paragrafo 1, la frequenza di trasmissione è ogni due anni; b) in deroga all’, paragrafo 5, lettera b), le norme transitorie di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo restano applicabili.
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