Art. 12 · Diffusione dei dati

Art. 12

Diffusione dei dati

In vigore dal 23 nov 2022
Diffusione dei dati 1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1367/2006 e conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione (Eurostat) diffonde online e gratuitamente i dati ad essa trasmessi a norma degli del presente regolamento. 2.   La Commissione (Eurostat), nel pieno rispetto della riservatezza commerciale e statistica, diffonde statistiche aggregate, rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, sui medicinali veterinari, ottenute a partire dai dati di cui all’articolo 55, paragrafo 2, e all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.
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