Art. 11 · Studi pilota e di fattibilità

Art. 11

Studi pilota e di fattibilità

In vigore dal 23 nov 2022
Studi pilota e di fattibilità 1.   Conformemente agli obiettivi del presente regolamento e laddove siano identificate nuove disposizioni in merito ai dati regolari o la necessità di migliorare significativamente le attuali disposizioni in merito ai dati regolari, la Commissione può avviare studi di fattibilità al fine di valutare, ove necessario: a) la disponibilità e la qualità di nuove fonti di dati adeguate; b) lo sviluppo e l’attuazione di nuove tecniche statistiche; c) l’impatto e l’onere finanziari per i rispondenti. 2.   Nel quadro di ciascuno studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possono essere prodotte utilizzando le informazioni disponibili nelle fonti amministrative pertinenti a livello dell’Unione e migliora l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. 3.   Nel quadro di un determinato studio di fattibilità, la Commissione (Eurostat) può, ove necessario, avviare studi pilota che saranno realizzati dagli Stati membri. Obiettivo di tali studi pilota è testare l’attuazione delle nuove disposizioni negli Stati membri con metodi di produzione statistica differenti, procedendo a tale attuazione su scala più ridotta. 4.   La Commissione (Eurostat), in cooperazione con esperti degli Stati membri e i principali utenti dei set di dati, valuta i risultati degli studi di fattibilità e, ove applicabile, degli studi pilota, corredati, se del caso, di proposte volte a introdurre nuove disposizioni in merito ai dati regolari o le migliorie di cui al paragrafo 1. A seguito di tale valutazione la Commissione elabora una relazione sui risultati degli studi pilota e di fattibilità. Tali relazioni sono rese pubbliche. 5.   In fase di elaborazione di un atto delegato di cui all’, paragrafo 8 o 9, la Commissione tiene debitamente conto dei risultati degli studi pilota e di fattibilità, in particolare della fattibilità di attuare nuove disposizioni in merito ai dati in tutti gli Stati membri.
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