Art. 10 · Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

Art. 10

Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità

In vigore dal 23 nov 2022
Requisiti di qualità e relazioni sulla qualità 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati ottenuti utilizzando le fonti e i metodi di cui all’ forniscano stime accurate della popolazione statistica definita all’ a livello nazionale e, se necessario, regionale. 3.   Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità definiti all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati e dei metadati ad essa trasmessi in modo trasparente e verificabile. 5.   Ai fini del paragrafo 4, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 30 giugno 2028 e successivamente ogni tre anni, relazioni sulla qualità in cui sono descritti i processi statistici per i set di dati trasmessi durante il periodo, tra cui in particolare: a) i metadati che descrivono la metodologia utilizzata e il modo in cui sono state raggiunte le specifiche tecniche con riferimento a quelle stabilite dal presente regolamento; b) informazioni sulla soddisfazione dei requisiti di copertura di cui all’, inclusi il loro sviluppo e il loro aggiornamento. 6.   In deroga al paragrafo 5 del presente articolo, per la tematica degli indici dei prezzi agricoli di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto i), le relazioni sulla qualità sono trasmesse ogni cinque anni unitamente alle ponderazioni e agli indici ribasati, nonché alle relazioni metodologiche distinte corrispondenti. La prima relazione sulla qualità relativa alla tematica degli indici dei prezzi agricoli non è trasmessa prima del 31 dicembre 2028. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare le modalità pratiche di stesura delle relazioni sulla qualità e il loro contenuto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, e non comportano un onere o costi aggiuntivi considerevoli per gli Stati membri. 8.   Ove necessario, gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero incidere in misura significativa sulla qualità dei dati trasmessi. 9.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri forniscono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità dei dati statistici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2379:oj#art-10