Art. 8 · Valutazione della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

Art. 8

Valutazione della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta

In vigore dal 23 nov 2022
Valutazione della pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta 1.   Ogni tre anni l'ECDC valuta lo stato di attuazione dei piani nazionali di prevenzione, di preparazione e di risposta degli Stati membri e il loro rapporto con il piano di prevenzione, di preparazione e di risposta dell'Unione. Tali valutazioni si basano su una serie di indicatori concordati e sono eseguite in cooperazione con le agenzie e gli organismi competenti dell'Unione, e mirano a valutare la pianificazione della prevenzione, della preparazione e della risposta a livello nazionale per quanto riguarda le informazioni di cui all', paragrafo 1. 2.   Se del caso, l'ECDC presenta agli Stati membri e alla Commissione raccomandazioni basate sulle valutazioni di cui al paragrafo 1, rivolte agli Stati membri, tenendo conto delle rispettive situazioni nazionali. 3.   Gli Stati membri, se del caso, presentano tempestivamente alla Commissione e all'ECDC, entro nove mesi dal ricevimento delle conclusioni dell'ECDC, un piano d'azione che dà seguito alle raccomandazioni proposte dalla valutazione, unitamente alle corrispondenti azioni e tappe fondamentali raccomandate. Se uno Stato membro decide di non seguire una raccomandazione, indica i motivi di tale decisione. Tali azioni possono includere in particolare: a) gli interventi normativi, se del caso; b) le iniziative di formazione; c) una panoramica delle buone pratiche. 4.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' per integrare il presente regolamento riguardo alle procedure, alle norme e ai criteri per le valutazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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