Art. 49
Proposta di elenco IOTC delle navi INN
In vigore dal 23 nov 2022
Proposta di elenco IOTC delle navi INN
1. Se la Commissione riceve dal segretariato della IOTC la notifica ufficiale dell’inserimento di un peschereccio dell’Unione nella proposta di elenco IOTC delle navi INN, la inoltra allo Stato membro di bandiera interessato insieme agli elementi di prova e alle altre informazioni documentate trasmesse dal segretariato della IOTC.
2. Lo Stato membro interessato presenta osservazioni al più tardi 30 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità della IOTC. La Commissione esamina e inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima della riunione annuale del comitato di conformità.
3. Una volta ricevuta la notifica dalla Commissione, le autorità dello Stato membro di bandiera interessato:
a)
informano il proprietario e gli operatori del peschereccio dell’inserimento nella proposta di elenco IOTC delle navi INN e delle possibili conseguenze derivanti dalla conferma di detto inserimento nell’elenco delle navi INN adottato dalla IOTC; e
b)
monitorano attentamente i pescherecci inseriti nella proposta di elenco IOTC delle navi INN al fine di determinarne le attività e di rilevare eventuali variazioni del nome, della bandiera o del proprietario registrato di tali pescherecci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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