Art. 46 · Procedura in presenza di prove di infrazione delle misure della IOTC durante le ispezioni in porto

Art. 46

Procedura in presenza di prove di infrazione delle misure della IOTC durante le ispezioni in porto

In vigore dal 23 nov 2022
Procedura in presenza di prove di infrazione delle misure della IOTC durante le ispezioni in porto 1.   Se le informazioni raccolte nel corso dell’ispezione contengono elementi di prova che un peschereccio ha commesso una violazione delle misure della IOTC, si applica il presente articolo in aggiunta all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono una copia del rapporto di ispezione alla Commissione, o a un organismo da essa designato, non appena possibile, e in ogni caso entro tre giorni lavorativi. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra senza indugio tale rapporto al segretariato della IOTC e al punto di contatto della PCC di bandiera. 3.   Gli Stati membri di approdo notificano tempestivamente le misure adottate in caso di infrazione all’autorità competente della PCC di bandiera e alla Commissione, o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.
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