Art. 45
Procedura di ispezione
In vigore dal 23 nov 2022
Procedura di ispezione
1. Il presente articolo si applica in aggiunta alle norme relative alla procedura di ispezione di cui all’ del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli ispettori degli Stati membri di approdo sono ispettori debitamente qualificati e autorizzati a tal fine e sono muniti di un documento di identità valido che presentano al comandante della nave da ispezionare.
3. Come norma minima gli Stati membri di approdo provvedono affinché i loro ispettori svolgano i compiti di cui all’allegato II della CMM 16/11. Quando effettuano le ispezioni nei loro porti, gli Stati membri di approdo chiedono al comandante della nave di fornire agli ispettori tutta l’assistenza e le informazioni necessarie e di presentare il materiale e i documenti pertinenti eventualmente richiesti, o copie autenticate degli stessi.
4. Nel rapporto scritto sull’esito di ciascuna ispezione, ciascuno Stato membro di approdo include almeno le informazioni di cui all’allegato III della CMM 16/11. Entro tre giorni lavorativi dal completamento dell’ispezione, lo Stato membro di approdo trasmette una copia del rapporto di ispezione e, su richiesta, un originale o una copia certificata dello stesso al comandante della nave ispezionata, allo Stato di bandiera, alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra il rapporto al segretariato della IOTC.
5. Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l’elenco dei pescherecci non battenti bandiera dello Stato membro di approdo che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona IOTC nell’anno civile precedente. Tali informazioni specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 1o luglio di ogni anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-45