Art. 44 · Ispezione in porto

Art. 44

Ispezione in porto

In vigore dal 23 nov 2022
Ispezione in porto 1.   Ogni anno ciascuno Stato membro di approdo ispeziona nei suoi porti designati almeno il 5 % di tutti gli sbarchi o trasbordi relativi a specie regolamentate dalla IOTC effettuati da pescherecci non battenti bandiera di detto Stato membro di approdo. 2.   Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nella notifica preventiva e i quantitativi per specie effettivamente sbarcati o trasbordati. Una volta completato lo sbarco o il trasbordo, l’ispettore verifica e prende nota dei quantitativi di pesce per specie rimanenti a bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2343:oj#art-44