Art. 43 · Autorizzazione di ingresso, sbarco o trasbordo in porto

Art. 43

Autorizzazione di ingresso, sbarco o trasbordo in porto

In vigore dal 23 nov 2022
Autorizzazione di ingresso, sbarco o trasbordo in porto 1.   Ricevute le informazioni pertinenti a norma dell’, lo Stato membro di approdo decide se autorizzare o negare al peschereccio di un paese terzo l’ingresso e l’utilizzo dei suoi porti. Se a un peschereccio di un paese terzo è stato negato l’ingresso, lo Stato membro di approdo ne informa lo Stato di bandiera del peschereccio e la Commissione o un organismo da essa designato. La Commissione, o l’organismo da essa designato, trasmette senza indugio le informazioni al segretariato della IOTC. Gli Stati membri di approdo negano l’ingresso ai pescherecci che figurano nell’elenco IOTC delle navi INN, in quello di qualsiasi altra ORGP o nell’elenco unionale delle navi INN. 2.   Se ha ricevuto una notifica preventiva tramite l’applicazione e-PSM, lo Stato membro di approdo comunica la sua decisione di autorizzare o negare l’ingresso in porto mediante la stessa applicazione. 3.   A norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, nel caso delle navi da trasporto la dichiarazione di trasbordo della IOTC è richiesta ed è presentata almeno 48 ore prima dell’ora di sbarco prevista. Al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio, gli Stati membri in cui devono essere sbarcate le catture trasbordate adottano le misure appropriate per verificare l’esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con ogni Stato di approdo coinvolto nei trasbordi da sbarcare e con gli Stati di bandiera dei pescherecci interessati. Tale verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce. 4.   Lo Stato membro di approdo, se riceve una dichiarazione di sbarco o trasbordo da un peschereccio a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, adotta le misure opportune per verificare l’esattezza delle informazioni ricevute e coopera con la PCC di bandiera per garantire che gli sbarchi e/o i trasbordi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio. 5.   Entro il 15 giugno di ogni anno ciascuno Stato membro di approdo presenta alla Commissione l’elenco dei pescherecci che non battono bandiera dello Stato membro di approdo e che hanno sbarcato nei suoi porti tonnidi e specie affini catturati nella zona nell’anno civile precedente. Tali informazioni sono inserite nell’apposito modello di relazione della IOTC e specificano la composizione delle catture in base al peso e alle specie sbarcate. La Commissione esamina le suddette relazioni e le inoltra al segretariato della IOTC entro il 30 giugno di ogni anno.
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