Art. 41 · Punti di contatto e porti designati

Art. 41

Punti di contatto e porti designati

In vigore dal 23 nov 2022
Punti di contatto e porti designati 1.   Gli Stati membri che intendono concedere l’accesso ai propri porti a pescherecci di paesi terzi che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC catturate nella zona o prodotti della pesca ottenuti da tali specie non precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto: a) designano il porto nel quale i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di fare ingresso a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008; b) designano un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1005/2008; c) designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, eventuali modifiche dell’elenco dei punti di contatto designati e dei porti designati almeno 30 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC almeno 15 giorni prima che le modifiche prendano effetto.
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