Art. 4 · Divieto di rigetto

Art. 4

Divieto di rigetto

In vigore dal 23 nov 2022
Divieto di rigetto 1.   I pescherecci dell’Unione con reti a cianciolo detengono a bordo e sbarcano tutte le catture di tonnidi tropicali [tonno obeso (Thunnus obesus), tonno albacora (Thunnus albacares) e tonnetto striato (Katsuwonus pelamis)], ad eccezione dei casi in cui il comandante del peschereccio stabilisce che: a) il pesce è inadatto al consumo umano; o b) non vi è una capacità di stoccaggio sufficiente per stivare i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio catturate nel corso dell’ultima retata di una bordata. 2.   Il pesce di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere rigettato solo se il comandante e l’equipaggio tentano di rilasciare vivi i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio il prima possibile, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio, e non vengono effettuate altre attività di pesca dopo il rigetto fino a quando i tonnidi tropicali e le specie non bersaglio che si trovano a bordo del peschereccio non sono stati sbarcati o trasbordati. 3.   Il comandante di un peschereccio dell’Unione registra le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel giornale di pesca corrispondente, compresi il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce rigettato, nonché il quantitativo stimato e la composizione delle specie del pesce detenuto a bordo a seguito di tale retata. 4.   Ai fini del presente articolo le specie non bersaglio comprendono le specie di tonno non bersaglio, la cometa (Elagatis bipinnulata), la lampuga (Coryphaena hippurus), il pesce balestra oceanico maculato (famiglia Balistidae), gli istioforidi (famiglie Xyphiidae e Istiophoridae), il maccarello striato (Acanthocybium solandri) e il barracuda (famiglia Sphyraenidae).
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