Art. 39
Registrazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca
In vigore dal 23 nov 2022
Registrazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca
1. I pescherecci dell’Unione tengono un giornale di pesca elettronico per la registrazione dei dati che comprende, come requisiti minimi, le informazioni e i dati di cui all’allegato 1.
2. Il giornale di pesca è compilato dal comandante del peschereccio e presentato allo Stato membro di bandiera nonché allo Stato costiero nella cui ZEE il peschereccio dell’Unione ha svolto attività di pesca. Allo Stato costiero è fornita solo la parte del giornale di pesca corrispondente all’attività svolta nella ZEE dello Stato in questione.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutti i dati relativi a un determinato anno in forma aggregata nelle loro relazioni annuali a norma dell’, paragrafo 1.
Storico versioni
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