Art. 37 · Pescherecci privi di nazionalità

Art. 37

Pescherecci privi di nazionalità

In vigore dal 23 nov 2022
Pescherecci privi di nazionalità Se una nave o un aeromobile di uno Stato membro avvista pescherecci di cui si ha il sospetto o la conferma che siano privi di nazionalità e che potrebbero essere impegnati nella pesca nelle acque d’altura della zona, tale Stato membro comunica l’avvistamento alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra immediatamente le informazioni al segretariato della IOTC.
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