Art. 36 · Sistema di notifica delle navi noleggiate

Art. 36

Sistema di notifica delle navi noleggiate

In vigore dal 23 nov 2022
Sistema di notifica delle navi noleggiate 1.   Lo Stato membro noleggiatore notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 15 giorni e al più tardi 72 ore prima dell’inizio delle attività di pesca nell’ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le seguenti informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato: a) il nome (sia nella lingua originale di immatricolazione che in caratteri latini), il numero d’immatricolazione del peschereccio noleggiato e il numero IMO; b) il nome e l’indirizzo di contatto del proprietario effettivo del peschereccio; c) la descrizione del peschereccio, compresi la lunghezza fuori tutto, il tipo di nave e il tipo di metodo (o metodi) di pesca da utilizzare nell’ambito del contratto di nolo; d) una copia del contratto di nolo e di ogni autorizzazione o licenza di pesca rilasciata al peschereccio, compresi il contingente o la possibilità di pesca assegnati al peschereccio e la durata del contratto di nolo; e) il suo consenso al contratto di nolo; e f) le misure adottate per dare attuazione alle disposizioni incluse nel contratto di nolo. 2.   Lo Stato membro di bandiera notifica alla Commissione ogni peschereccio da identificare come noleggiato a norma del presente articolo senza indugio entro 17 giorni e al più tardi 96 ore prima dell’inizio delle attività di pesca nell’ambito di un contratto di nolo, inviando per via elettronica le informazioni relative a ciascun peschereccio noleggiato di cui al paragrafo 1. 3.   Dopo aver ricevuto dagli Stati membri le informazioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione inoltra al segretariato della IOTC le informazioni seguenti: a) il suo consenso al contratto di nolo; b) le misure adottate per dare attuazione alle disposizioni incluse nel contratto di nolo; e c) il suo accordo a rispettare le CMM. 4.   Gli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 informano immediatamente la Commissione dell’inizio, della sospensione, della ripresa e della conclusione delle operazioni di pesca nell’ambito del contratto di nolo. 5.   Gli Stati membri che noleggiano pescherecci comunicano alla Commissione entro il 10 febbraio di ogni anno i dettagli dei contratti di nolo conclusi nell’anno civile precedente, comprese le informazioni sulle catture effettuate e sullo sforzo di pesca messo in atto dai pescherecci noleggiati nonché il livello di copertura di osservazione realizzato sui pescherecci noleggiati a norma dell’, paragrafo 1, lettera j). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 28 febbraio di ogni anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2343:oj#art-36