Art. 34 · Sistema di controllo dei pescherecci ( Vessel monitoring system — VMS)

Art. 34

Sistema di controllo dei pescherecci ( Vessel monitoring system — VMS)

In vigore dal 23 nov 2022
Sistema di controllo dei pescherecci ( Vessel monitoring system — VMS) 1.   Non oltre due giorni lavorativi dal rilevamento o dalla notifica di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di controllo dei pescherecci installato a bordo di un peschereccio dell’Unione, gli Stati membri trasmettono la posizione geografica del peschereccio al segretariato della IOTC o provvedono affinché essa sia comunicata al segretariato della IOTC dal comandante o dal proprietario del peschereccio o dal loro rappresentante. 2.   Se uno Stato membro sospetta che uno o più dispositivi di controllo installati a bordo del peschereccio di un altro Stato membro di bandiera o di un’altra PCC non soddisfino le condizioni operative prescritte o siano stati manomessi, ne informa immediatamente la Commissione, o un organismo da essa designato. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra la comunicazione al segretariato della IOTC e allo Stato di bandiera del peschereccio.
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