Art. 33 · Obblighi degli Stati membri

Art. 33

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 23 nov 2022
Obblighi degli Stati membri 1.   Gli Stati membri assumono osservatori qualificati che operino a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera. 2.   Gli Stati membri: a) adottano le misure necessarie per garantire che gli osservatori siano in grado di svolgere i loro compiti con competenza e in condizioni di sicurezza; b) garantiscono che tra una missione e l’altra ci sia un avvicendamento degli osservatori; c) provvedono affinché il peschereccio fornisca all’osservatore, durante il periodo di permanenza a bordo, vitto e alloggio adeguati, a condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali di bordo, ove possibile; d) provvedono affinché il comandante del peschereccio cooperi con gli osservatori affinché questi possano svolgere i loro compiti in condizioni di sicurezza, se del caso anche fornendo l’accesso alle catture detenute e alle catture destinate a essere rigettate in mare; e e) sostengono i costi del programma di osservazione. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero di pescherecci monitorati e la copertura conseguita per tipo di attrezzo, a norma dell’, paragrafo 6.
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