Art. 31 · Obblighi degli osservatori

Art. 31

Obblighi degli osservatori

In vigore dal 23 nov 2022
Obblighi degli osservatori 1.   Gli osservatori a bordo dei pescherecci dell’Unione: a) registrano e comunicano le attività di pesca e verificano le posizioni del peschereccio; b) osservano e stimano le catture, per quanto possibile al fine di individuare la composizione delle catture e monitorare i rigetti, le catture accessorie e la frequenza delle taglie; c) registrano il tipo di attrezzi, la dimensione delle maglie e i dispositivi utilizzati dal comandante; d) raccolgono informazioni che consentono il controllo incrociato dei dati registrati nei giornali di pesca (composizione e quantitativi delle specie, peso vivo e trasformato e luogo, se disponibile); e e) svolgono i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC. 2.   L’osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1° di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto alla Commissione, o a un organismo da essa designato, entro 140 giorni dal ricevimento e provvedono affinché i rapporti dell’osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati regolarmente nel corso dell’anno. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni dal ricevimento.
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