Art. 31
Obblighi degli osservatori
In vigore dal 23 nov 2022
Obblighi degli osservatori
1. Gli osservatori a bordo dei pescherecci dell’Unione:
a)
registrano e comunicano le attività di pesca e verificano le posizioni del peschereccio;
b)
osservano e stimano le catture, per quanto possibile al fine di individuare la composizione delle catture e monitorare i rigetti, le catture accessorie e la frequenza delle taglie;
c)
registrano il tipo di attrezzi, la dimensione delle maglie e i dispositivi utilizzati dal comandante;
d)
raccolgono informazioni che consentono il controllo incrociato dei dati registrati nei giornali di pesca (composizione e quantitativi delle specie, peso vivo e trasformato e luogo, se disponibile); e
e)
svolgono i lavori scientifici richiesti dal comitato scientifico della IOTC.
2. L’osservatore trasmette un rapporto allo Stato membro di bandiera entro 30 giorni dal completamento di ogni bordata. Il rapporto è redatto per zone di 1° di latitudine per 1° di longitudine. Gli Stati membri inviano ciascun rapporto alla Commissione, o a un organismo da essa designato, entro 140 giorni dal ricevimento e provvedono affinché i rapporti dell’osservatore a bordo della flotta di pescherecci con palangari siano inviati regolarmente nel corso dell’anno. La Commissione, o l’organismo da essa designato, inoltra i rapporti al segretariato della IOTC entro 10 giorni dal ricevimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2343:oj#art-31