Art. 29 · Registro dei pescherecci in attività che praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada

Art. 29

Registro dei pescherecci in attività che praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada

In vigore dal 23 nov 2022
Registro dei pescherecci in attività che praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada 1.   Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca dei tonnidi e del pesce spada nella zona presentano alla Commissione entro il 1o febbraio di ogni anno, utilizzando l’apposito modello di relazione IOTC, l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno operato nella zona nel corso dell’anno precedente e che: a) hanno lunghezza fuori tutto di 24 metri o superiore; o, b) nel caso dei pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, hanno operato in acque al di fuori della ZEE del loro Stato membro. 2.   Gli Stati membri i cui pescherecci praticano la pesca del tonno albacora nella zona presentano alla Commissione entro il 1o febbraio di ogni anno, utilizzando l’apposito modello di relazione IOTC, l’elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato la pesca del tonno albacora nella zona nel corso dell’anno precedente. 3.   La Commissione inoltra le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 al segretariato della IOTC anteriormente al 15 febbraio di ogni anno. 4.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende per ciascun peschereccio le seguenti informazioni: a) numero IOTC; b) nome e numero di immatricolazione; c) numero IMO, se disponibile; d) bandiera precedente (se del caso); e) indicativo internazionale di chiamata (se del caso); f) tipo di nave, lunghezza e stazza lorda (GT); g) nome e indirizzo del proprietario, del noleggiatore o dell’operatore (se del caso); h) principali specie bersaglio; e i) periodo di autorizzazione.
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