Art. 28
Misure nei confronti dei pescherecci non iscritti nel registro dei pescherecci della IOTC
In vigore dal 23 nov 2022
Misure nei confronti dei pescherecci non iscritti nel registro dei pescherecci della IOTC
1. I pescherecci dell’Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui all’, paragrafo 1, non svolgono attività di pesca, non detengono a bordo, non trasbordano né sbarcano specie regolamentate dalla IOTC nella zona.
2. Per garantire l’efficacia del presente regolamento riguardo alle specie oggetto di programmi di documentazione statistica, gli Stati membri:
a)
convalidano i documenti statistici solo per i pescherecci dell’Unione iscritti nel registro IOTC;
b)
prescrivono che, se importate nel territorio di una PCC, le specie oggetto di programmi di documentazione statistica catturate da pescherecci dell’Unione nella zona siano accompagnate da documenti statistici; e
c)
quando importano catture di specie oggetto di programmi di documentazione statistica, collaborano con gli Stati membri di bandiera dei pescherecci che catturano tali specie per garantire che i documenti statistici non siano falsificati o non contengano informazioni inesatte.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, ogni informazione fattuale che indichi l’esistenza di ragionevoli motivi di sospettare che pescherecci non iscritti nel registro IOTC effettuano attività di pesca o di trasbordo di specie regolamentate dalla IOTC nella zona. La Commissione, o un organismo da essa designato, ne informa immediatamente il segretariato della IOTC.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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