Art. 24 · Registro dei pescherecci autorizzati

Art. 24

Registro dei pescherecci autorizzati

In vigore dal 23 nov 2022
Registro dei pescherecci autorizzati 1.   Nel registro delle navi da pesca della IOTC sono iscritti i pescherecci dell’Unione seguenti: a) pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri; b) pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri, se gli stessi praticano la pesca al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) di uno Stato membro. 2.   I pescherecci dell’Unione non iscritti nel registro della IOTC di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati a svolgere attività di pesca, detenere a bordo, trasbordare o sbarcare specie regolamentate dalla IOTC né a coadiuvare attività di pesca o calare DFAD nella zona. Il presente paragrafo non si applica ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri operanti nella ZEE di uno Stato membro. 3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei pescherecci conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1 che sono autorizzati ad operare nella zona. Tale elenco comprende per ciascun peschereccio le informazioni seguenti: a) nome (o nomi) del peschereccio, numero (o numeri) di registro; b) numero IMO; c) nomi precedenti (se del caso) o indicazione dell’indisponibilità; d) bandiere precedenti (se del caso) o indicazione dell’indisponibilità; e) dettagli della precedente cancellazione da altri registri (se del caso) o indicazione dell’indisponibilità; f) indicativo internazionale (o indicativi internazionali) di chiamata (se del caso) o indicazione dell’indisponibilità; g) porto di immatricolazione; h) tipo di nave, lunghezza fuori tutto (m) e stazza lorda (GT); i) volume totale delle stive per il pesce, in metri cubi; j) nome e indirizzo del proprietario (o dei proprietari) e dell’operatore (o degli operatori); k) nome e indirizzo del proprietario effettivo (o dei proprietari effettivi) se noto (noti) e diverso (diversi) dal proprietario del peschereccio/operatore o indicazione dell’indisponibilità; l) nome, indirizzo e numero di immatricolazione della società che gestisce il peschereccio (se del caso); m) attrezzo utilizzato; n) periodi autorizzati per la pesca e/o il trasbordo; o) fotografie a colori del peschereccio che mostrino: — tribordo e babordo: ciascuna fotografia deve mostrare l’intera struttura; — la prua; p) almeno una fotografia a colori che mostri chiaramente almeno una delle marcature esterne di cui alla lettera a). 4.   Gli Stati membri notificano prontamente alla Commissione eventuali aggiunte, cancellazioni o modifiche del registro IOTC. La Commissione inoltra senza indugio le suddette informazioni al segretariato della IOTC. 5.   Durante ogni anno, se necessario, la Commissione comunica al segretariato della IOTC le informazioni aggiornate sui pescherecci dell’Unione iscritti nel registro IOTC di cui al paragrafo 1.
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