Art. 22 · Uccelli marini

Art. 22

Uccelli marini

In vigore dal 23 nov 2022
Uccelli marini 1.   I pescherecci dell’Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all’allegato 4 e rispettano le norme minime per tali misure. La progettazione e l’impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all’allegato 5. 2.   I pescherecci dell’Unione registrano i dati sulle catture accessorie accidentali di uccelli marini per specie, in particolare attraverso il programma di osservazione regionale di cui all’, e li comunicano alla Commissione a norma dell’, paragrafo 1. Nella misura del possibile, gli osservatori scattano fotografie degli uccelli marini catturati dai pescherecci dell’Unione e le inviano agli esperti nazionali di uccelli marini o al segretariato della IOTC per conferma dell’identificazione. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, o a un organismo da essa designato, le modalità di attuazione del programma di osservazione regionale di cui all’, conformemente all’, paragrafo 5.
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