Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 23 nov 2022
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica:
a)
ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona;
b)
ai pescherecci dell’Unione in caso di trasbordi e sbarchi di specie regolamentate dalla IOTC al di fuori della zona; e
c)
ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri e che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC o prodotti della pesca ottenuti da tali specie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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