Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 23 nov 2022
Ambito di applicazione Il presente regolamento si applica: a) ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona; b) ai pescherecci dell’Unione in caso di trasbordi e sbarchi di specie regolamentate dalla IOTC al di fuori della zona; e c) ai pescherecci di paesi terzi che utilizzano porti degli Stati membri e che detengono a bordo specie regolamentate dalla IOTC o prodotti della pesca ottenuti da tali specie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2022:2343:oj#art-2