Art. 19 · Squali balena

Art. 19

Squali balena

In vigore dal 23 nov 2022
Squali balena 1.   Ai pescherecci dell’Unione è vietato calare intenzionalmente reti a cianciolo intorno a uno squalo balena (Rhincodon typus) nella zona, se l’animale è avvistato prima dell’inizio della cala. 2.   Se uno squalo balena è involontariamente accerchiato o si impiglia in un attrezzo da pesca, i pescherecci dell’Unione: a) adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti disponibili del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali balena, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio; b) segnalano l’incidente allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti: — il numero di esemplari; — una breve descrizione dell’interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l’interazione; — il luogo dell’accerchiamento; — le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e — una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio, segnalando anche se è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.
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