Art. 19
Squali balena
In vigore dal 23 nov 2022
Squali balena
1. Ai pescherecci dell’Unione è vietato calare intenzionalmente reti a cianciolo intorno a uno squalo balena (Rhincodon typus) nella zona, se l’animale è avvistato prima dell’inizio della cala.
2. Se uno squalo balena è involontariamente accerchiato o si impiglia in un attrezzo da pesca, i pescherecci dell’Unione:
a)
adottano tutte le misure ragionevoli per garantirne il rilascio in condizioni di sicurezza, in linea con gli orientamenti disponibili del comitato scientifico della IOTC sulle migliori prassi per il rilascio e la manipolazione in condizioni di sicurezza degli squali balena, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio;
b)
segnalano l’incidente allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:
—
il numero di esemplari;
—
una breve descrizione dell’interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l’interazione;
—
il luogo dell’accerchiamento;
—
le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e
—
una valutazione delle condizioni dello squalo balena al momento del rilascio, segnalando anche se è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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