Art. 18 · Mobulidae

Art. 18

Mobulidae

In vigore dal 23 nov 2022
Mobulidae 1.   Ai pescherecci dell’Unione è vietato calare intenzionalmente qualsiasi tipo di attrezzo intorno a esemplari di Mobulidae (specie del genere Mobula) se gli animali sono avvistati prima dell’inizio della cala. 2.   I pescherecci dell’Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono o mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di Mobulidae. 3.   Per quanto possibile i pescherecci dell’Unione rilasciano prontamente, vivi e indenni, gli esemplari di Mobulidae catturati involontariamente non appena sono individuati all’interno della rete, all’amo o sul ponte, in modo da arrecare il minor danno possibile agli esemplari catturati. Adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le procedure di manipolazione per gli esemplari di Mobulidae, tenendo conto della sicurezza dell’equipaggio. 4.   In deroga al paragrafo 3, se durante le operazioni di pesca un peschereccio con reti a cianciolo dell’Unione cattura involontariamente e congela esemplari di Mobulidae, li consegna interi alle autorità pubbliche responsabili o altre autorità competenti o se ne libera presso il punto di sbarco. Gli esemplari di Mobulidae così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico. 5.   I pescherecci dell’Unione utilizzano adeguate tecniche di mitigazione, identificazione, manipolazione e rilascio e tengono a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio degli esemplari di Mobulidae.
Storico versioni

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