Art. 17 · Squali volpe

Art. 17

Squali volpe

In vigore dal 23 nov 2022
Squali volpe 1.   I pescherecci dell’Unione non detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono né mettono in vendita parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli osservatori scientifici sono autorizzati a raccogliere campioni biologici di squali volpe prelevati nella zona che risultano morti al momento del salpamento, a condizione che i campioni facciano parte di un progetto di ricerca approvato dal comitato scientifico della IOTC o dal gruppo di lavoro della IOTC sugli ecosistemi e le catture accessorie. 3.   I pescatori ricreativi e sportivi rilasciano vivi tutti gli squali volpe. In nessun caso li detengono a bordo, trasbordano, sbarcano, immagazzinano, vendono o mettono in vendita. Gli Stati membri garantiscono che i pescatori ricreativi e sportivi che praticano attività di pesca con un rischio di cattura di squali volpe siano dotati di attrezzatura adatta al rilascio degli animali vivi. 4.   Gli Stati membri e la Commissione si adoperano per svolgere ricerche sugli squali volpe prelevati nella zona al fine di individuare potenziali zone per la crescita.
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