Art. 15 · Misure generali di conservazione per gli squali

Art. 15

Misure generali di conservazione per gli squali

In vigore dal 23 nov 2022
Misure generali di conservazione per gli squali 1.   I pescherecci dell’Unione adottano tutte le misure ragionevoli per applicare le guide per l’identificazione e le pratiche di manipolazione della IOTC. 2.   Nella misura del possibile i pescherecci dell’Unione rilasciano prontamente e indenni le catture indesiderate di specie di squali vive a bordo dei pescherecci, ad eccezione della verdesca. Tali catture sono registrate nel giornale di pesca a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009, compreso lo stato al momento del rilascio (vive o morte). 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati su tutte le catture di squali, compresi tutti i dati storici disponibili, le stime e lo stato dei rigetti (vivi o morti) e la frequenza delle taglie degli squali catturati dai rispettivi pescherecci a norma dell’, paragrafo 1.
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