Art. 14 · Sbarco di catture trasbordate da navi da trasporto dell’Unione

Art. 14

Sbarco di catture trasbordate da navi da trasporto dell’Unione

In vigore dal 23 nov 2022
Sbarco di catture trasbordate da navi da trasporto dell’Unione 1.   In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la notifica preventiva è effettuata almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo in porto. 2.   Gli Stati membri in cui sono sbarcate le catture trasbordate adottano le opportune misure per verificare l’esattezza delle informazioni ricevute e cooperano con lo Stato di bandiera della nave da trasporto, con lo Stato di approdo in cui è avvenuto il trasbordo e con gli Stati di bandiera dei pescherecci coinvolti che hanno effettuato le catture al fine di garantire che gli sbarchi corrispondano al volume di catture dichiarato per ciascun peschereccio. La verifica è realizzata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività della nave da trasporto e senza compromettere la qualità del pesce. 3.   Almeno 48 ore prima dell’ingresso in porto e in aggiunta alla notifica preventiva di cui al paragrafo 1, il comandante di una nave da trasporto dell’Unione che sbarca in un paese terzo effettua la notifica preventiva conformemente alla normativa nazionale del paese terzo nel cui porto la nave intende sbarcare le catture trasbordate. Il comandante trasmette inoltre la dichiarazione di trasbordo della IOTC in una delle lingue ufficiali della IOTC alle autorità competenti dello Stato in cui devono essere sbarcate le catture trasbordate e non effettua lo sbarco prima di essere autorizzato a farlo. 4.   Se gli sbarchi hanno luogo in un paese terzo, il comandante della nave da trasporto coopera con le autorità dello Stato di approdo. 5.   Nelle loro relazioni gli Stati membri di bandiera dei pescherecci dell’Unione includono informazioni dettagliate sui trasbordi dei rispettivi pescherecci a norma dell’, paragrafo 5.
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