Art. 4
Metadati
In vigore dal 23 nov 2022
Metadati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento e le relazioni sulla qualità necessari, in particolare per quanto riguarda:
a)
le fonti dei dati e la relativa copertura;
b)
i metodi di compilazione utilizzati;
c)
le informazioni sulle peculiarità delle strutture nazionali di assistenza sanitaria, sulle risorse umane per l'assistenza sanitaria e sull'utilizzo dell'assistenza sanitaria che si distinguono dalle definizioni stabilite nell'allegato I e dalle variabili stabilite nell'allegato II:
d)
le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui agli allegati I e II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2022:2294:oj#art-4