Art. 4 · Metadati

Art. 4

Metadati

In vigore dal 23 nov 2022
Metadati Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati di riferimento e le relazioni sulla qualità necessari, in particolare per quanto riguarda: a) le fonti dei dati e la relativa copertura; b) i metodi di compilazione utilizzati; c) le informazioni sulle peculiarità delle strutture nazionali di assistenza sanitaria, sulle risorse umane per l'assistenza sanitaria e sull'utilizzo dell'assistenza sanitaria che si distinguono dalle definizioni stabilite nell'allegato I e dalle variabili stabilite nell'allegato II: d) le informazioni su eventuali modifiche dei concetti statistici di cui agli allegati I e II.
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