Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126
In vigore dal 22 nov 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/126
Il regolamento delegato (UE) 2022/126 è così modificato:
1)
all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel determinare le spese da coprire, fatta eccezione per gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, gli Stati membri tengono conto dei costi aggiuntivi sostenuti e del mancato guadagno derivante dagli interventi connessi agli obiettivi agro-climatico-ambientali, nonché dei target finali prefissati.»
;
2)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Promozione, comunicazione e commercializzazione
1. Quando includono nei rispettivi piani strategici della PAC interventi di promozione, comunicazione e commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore del luppolo, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola o in altri settori di cui all’articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri prevedono nei suddetti piani che gli interventi in oggetto perseguano uno degli obiettivi seguenti:
a)
migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell’Unione e degli elevati standard qualitativi applicabili ai relativi metodi di produzione nell’Unione;
b)
aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione ed elevarne il profilo all’interno e all’esterno dell’Unione per i settori diversi da quello vitivinicolo;
c)
sensibilizzare il pubblico sui regimi di qualità dell’Unione all’interno e all’esterno dell’Unione;
d)
aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli dell’Unione e di determinati prodotti trasformati nell’Unione, concentrandosi in particolare sui mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
e)
contribuire, se del caso, al ritorno a condizioni normali nel mercato dell’Unione in caso di gravi turbative, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici;
f)
sensibilizzare il pubblico sulla produzione sostenibile;
g)
sensibilizzare i consumatori sui marchi di fabbrica o di commercio delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni transnazionali di produttori o delle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e delle loro filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del presente regolamento nel settore degli ortofrutticoli;
h)
diversificare, aprire e consolidare i mercati dei vini dell’Unione nei paesi terzi e sensibilizzare il pubblico sulle qualità intrinseche dei vini dell’Unione su tali mercati. Un riferimento all’origine e ai marchi dei vini può essere utilizzato solo se integra la promozione, la comunicazione e la commercializzazione dei vini dell’Unione nei paesi terzi;
i)
informare i consumatori sul consumo responsabile di vino;
j)
aumentare il consumo di ortofrutticoli freschi o trasformati sensibilizzando i consumatori sull’importanza di un’alimentazione sana, sulle caratteristiche nutrizionali del prodotto, sulla sua qualità elevata e sulla sua sicurezza.
2. Gli Stati membri assicurano che il materiale per la promozione generica e la promozione di marchi di qualità rechi l’emblema dell’Unione, corredato dalla dicitura relativa al finanziamento: “Finanziato dall’Unione europea”. L’emblema dell’Unione e la dicitura relativa al finanziamento sono esposti in conformità delle caratteristiche tecniche stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione (*1).
(*1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati (GU L 223 del 29.7.2014, pag. 7).»;"
3)
all’articolo 21, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei settori di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri prevedono pagamenti di sostegno sulla base dei costi effettivi ragionevoli sostenuti dal beneficiario, giustificati da documenti (ad esempio fatture) presentati dal beneficiario per l’attuazione di un intervento specificato nei rispettivi piani strategici della PAC.»;
4)
l’articolo 22 è così modificato:
a)
al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Le spese connesse agli interventi di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento che perseguono obiettivi agro-climatico-ambientali, ma non solo, sono considerate spese connesse esclusivamente a tali obiettivi purché tali interventi contribuiscano in modo diretto e significativo al loro conseguimento. L’intera spesa è imputata al 15 % e al 2 % della spesa nell’ambito dei programmi operativi di cui rispettivamente all’articolo 50, paragrafo 7, lettera a), e all’articolo 50, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 e al 5 % della spesa nell’ambito degli interventi di cui all’articolo 60, paragrafo 4, di detto regolamento.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. Le spese connesse agli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi stabiliti all’articolo 46, lettere da a) a k), o all’articolo 57, lettere da a) a k), di detto regolamento, sono calcolate tenendo conto dell’intera durata dei programmi operativi nel caso dei tipi di intervento di cui all’articolo 42, lettere a), d), e) ed f), di detto regolamento oppure di ciascun esercizio finanziario nel caso dei tipi di intervento di cui all’articolo 42, lettera c), del medesimo regolamento.»
;
5)
all’articolo 26, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per il tipo di intervento “ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni” di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115, in relazione agli ortofrutticoli elencati nell’allegato V del presente regolamento, le spese di condizionamento dei prodotti ritirati ai fini della distribuzione gratuita di cui all’articolo 33 del presente regolamento, sommate all’importo del sostegno per i ritiri dal mercato, non superano l’80 % del prezzo medio di mercato nella fase di “uscita dall’organizzazione di produttori” del prodotto in oggetto allo stato fresco per i tre anni precedenti.»
;
6)
all’articolo 27, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita ai trasformatori di prodotti ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se questo copre unicamente le spese di trasformazione e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al primo comma del presente paragrafo. Si applica il limite stabilito all’articolo 26, paragrafo 1.»;
7)
l’articolo 31 è così modificato:
a)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il valore della produzione commercializzata è calcolato allo stato fresco o al primo stato di trasformazione a cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa laddove i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa, e non comprende il costo di ulteriore trasformazione o ulteriore condizionamento o il valore dei prodotti finali trasformati. Per i settori di cui all’articolo 42, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri indicano nei rispettivi piani strategici della PAC la modalità di calcolo della produzione commercializzata per ciascun settore.»;
b)
al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
a una o più organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali di produttori, associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori o gruppi di produttori; oppure»;
8)
nel titolo III, capo II, è inserita la sezione seguente:
«
Sezione 4
Tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
Articolo 32 bis
Norme applicabili ai tipi di intervento attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori
I tipi di intervento nell’ambito dei programmi operativi attuati da organizzazioni transnazionali di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori rispettano il piano strategico nazionale e le norme nazionali dello Stato membro in cui è situata la sede dell’organizzazione transnazionale di produttori o dell’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori conformemente all’articolo 14 o all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (*2).
(*2) Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).»;"
9)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
«Articolo 33
Costi di condizionamento per la distribuzione gratuita
I pagamenti all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori, all’organizzazione transnazionale di produttori o all’associazione transnazionale di organizzazioni di produttori di spese connesse ai costi di condizionamento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita nel quadro dei programmi operativi non superano l’ammontare stabilito nell’allegato VII.
Il primo comma non si applica agli ortofrutticoli ritirati dal mercato se la distribuzione gratuita avviene dopo la loro trasformazione.»
;
10)
all’articolo 40, paragrafo 3, è aggiunta la lettera c) seguente:
«c)
per interventi di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.»;
11)
nell’allegato II, la parte I è così modificata:
a)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Rimborso dei prestiti contratti per un intervento la cui attuazione è iniziata prima dell’inizio del programma operativo.»;
b)
il punto 12 è sostituito dal seguente:
«12.
Interventi di cui all’articolo 11 non realizzati nell’azienda né nei locali dell’organizzazione di produttori, dell’associazione di organizzazioni di produttori o dei loro soci produttori o di una filiale, o di un soggetto facente parte di una catena di filiali ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, oppure, previo consenso dello Stato membro, da una cooperativa aderente a un’organizzazione di produttori.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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