Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405

In vigore dal 18 nov 2022
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 è così modificato: 1) dopo l’ è inserito l’articolo 2 bis seguente: «Articolo 2 bis Elenco dei paesi terzi con piani di controllo approvati delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti in determinati animali destinati alla produzione di alimenti e in prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1.   I piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (*1), presentati alla Commissione dai paesi terzi o dalle loro regioni che figurano nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento, sono approvati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano indicati con una “X” in tale tabella. 2.   I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti e che, secondo tale richiesta, intendono utilizzare, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell’Unione in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con il simbolo “Δ”, riferito alla specie o al prodotto in questione. 3.   I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292 ma che non hanno presentato piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti per bovini, ovini/caprini, suini, equini, conigli o pollame e che, secondo tale richiesta, intendono esportare nell’Unione prodotti composti utilizzando prodotti trasformati di origine animale provenienti da tali specie, ottenuti da uno Stato membro o da un paese terzo o una sua regione che dispone di piani di controllo delle sostanze farmacologicamente attive, degli antiparassitari e dei contaminanti, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono indicati con una “O” per le specie oggetto della richiesta. 4.   I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una “X” nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie “Acquacoltura”, “Latte” o “Uova” e che, secondo tale richiesta, intendono produrre prodotti composti, sono inoltre indicati con una “O” per le rimanenti di queste categorie non indicate con una “X” nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento. 5.   I paesi terzi o le loro regioni che hanno chiesto di essere inclusi nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che sono indicati con una “X” nella tabella dell’allegato –I del presente regolamento per le categorie “Bovini”, “Ovini/caprini”, “Suini”, “Equini”, “Pollame”, “Acquacoltura”, “Latte”, “Uova”, “Conigli”, “Selvaggina selvatica” o “Selvaggina d’allevamento” e che producono prodotti composti con prodotti trasformati ottenuti da molluschi bivalvi originari di Stati membri o di paesi terzi o loro regioni che figurano nell’allegato VIII del presente regolamento, nella tabella di cui all’allegato –I del presente regolamento sono inoltre indicati con una “P”. (*1)  Regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano (GU L 304 del 24.11.2022, pag. 1).»;" 2) all’ i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento»; 3) all’articolo 6, primo comma, i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento»; 4) all’articolo 7, primo comma, i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per le uova» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per le uova»; 5) all’articolo 10, secondo comma, i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento»; 6) all’articolo 11 i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per i budelli» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per i budelli»; 7) all’articolo 15 i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per il latte»; 8) all’articolo 16 i termini «e se figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il latte» sono sostituiti dai termini «e se figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento per il latte»; 9) all’articolo 21 i termini «che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE per il miele» sono sostituiti dai termini «che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I per il miele»; 10) all’articolo 25, lettera a), i termini «e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile»; 11) all’articolo 25, lettera c), i termini «e che figurano nell’elenco di cui alla decisione 2011/163/UE, qualora applicabile» sono sostituiti dai termini «e che figurano nell’elenco di cui all’allegato –I del presente regolamento, qualora applicabile»; 12) il testo che figura nell’allegato del presente regolamento è inserito come allegato –I prima dell’allegato I.
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