Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 nov 2022
1.   Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni effettuata a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358. 2.   Il dazio antidumping di cui all’, paragrafo 3, è riscosso con effetto dal 3 marzo 2022 sui prodotti registrati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/358. 3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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