Art. 4
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»
In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione dei progressi compiuti nella dimensione «sicurezza energetica»
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti nel perseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi riguardo alla dimensione «sicurezza energetica» di cui all’, lettera c), e all’articolo 22, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2018/1999 utilizzando i formati riportati nell’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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