Art. 17 · Comunicazione di informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999

Art. 17

Comunicazione di informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999

In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione di informazioni sull’attuazione delle raccomandazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999 Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 o 2, del regolamento (UE) 2018/1999, lo Stato membro comunica le informazioni sulle politiche e sulle misure adottate o destinate a essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni, a norma dell’, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1999, utilizzando i formati riportati nell’allegato XXII del presente regolamento. Lo Stato membro che decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa motiva la propria decisione utilizzando i formati riportati nell’allegato XXII.
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