Art. 10
Comunicazione dei progressi compiuti riguardo al finanziamento
In vigore dal 15 nov 2022
Comunicazione dei progressi compiuti riguardo al finanziamento
Lo Stato membro comunica le informazioni sui progressi compiuti per finanziare le politiche e misure, o i gruppi di politiche e misure, di cui all’, paragrafo 2, lettera a), all’, lettera b), punto 3, all’articolo 21, lettera b), punto 7, all’articolo 22, lettera g), all’articolo 23, paragrafo 1, lettera j), e all’articolo 25, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1999 e comunicate conformemente all’, paragrafo 1, del presente regolamento, compreso un riesame degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali, utilizzando i formati riportati nell’allegato XIII del presente regolamento.
Storico versioni
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