Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2022
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo e ossidi di cromo, designati anche come prodotti di acciai cromati per elettrolisi, attualmente classificati con i codici NC 7210 50 00 e 7212 50 20 e originari della Repubblica popolare cinese e del Brasile. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente: Paese Società Dazio antidumping definitivo (EUR/tonnellata) Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 239,82 C039 Handan Jintai Packing Material Co., Ltd. 428,37 C862 Altre società che hanno collaborato: GDH Zhongyue (Zhongshan) Tinplate Industry Co., Ltd. Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd. 271,01 C137 Tutte le altre società 607,98 C999 Brasile Companhia Siderúrgica Nacional 348,39 C212 Tutte le altre società 348,39 C999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che l’ha emessa, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e pertanto il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (35), l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde al calcolo proporzionale del prezzo realmente pagato o pagabile. 5.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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