Art. 1
In vigore dal 14 nov 2022
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1)
all’articolo 1 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione collegati ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell’RDC, o per un uso nell’RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell’RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell’Unione africana ovvero collegati a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo in conformità dell’articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato delle sanzioniistituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tale notifica contiene tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l’indicazione dell’utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell’itinerario delle spedizioni.»;
2)
all’articolo 1 ter, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione in relazione a equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo;»;
3)
all’articolo 2 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«k)
nell’essere implicati nella produzione, fabbricazione o uso di ordigni esplosivi improvvisati nella RDC ovvero nella commissione, pianificazione, ordine, favoreggiamento, concorso o assistenza di altro tipo finalizzati all’esecuzione di attacchi con ordigni esplosivi improvvisati nella RDC.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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