Art. 9 · Partecipazione ai progetti

Art. 9

Partecipazione ai progetti

In vigore dal 9 nov 2022
Partecipazione ai progetti 1.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell’attuazione dei programmi, i progetti in corso possono continuare anche se nessuno dei beneficiari di un paese partner che si trovano in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), può partecipare. 2.   A partire dalla data in cui sono iniziate le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, il comitato congiunto di controllo può selezionare progetti nuovi anche se al momento della selezione nessun beneficiario di un paese partner che si trova in una situazione di cui all', paragrafo 1, punto 2), lettera a) o b), è in grado di partecipare. 3.   A partire dalla data in cui terminano le perturbazioni nell'attuazione dei programmi, l'autorità di gestione può modificare il documento che fissa le condizioni per il sostegno ai progetti al fine di comprendere i beneficiari di un paese partner inclusi nella proposta di progetto senza previa approvazione del comitato congiunto di controllo.
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