Art. 4
Programmazione
In vigore dal 9 nov 2022
Programmazione
1. L'applicazione dell' non richiede una decisione della Commissione che approvi un adeguamento del programma. L'autorità di gestione notifica le tabelle finanziarie rivedute alla Commissione prima della presentazione dei conti annuali per l'esercizio contabile 2021-2022 previa approvazione da parte del comitato congiunto di controllo.
2. Gli adeguamenti del programma consistenti in modifiche cumulative non superiori al 30 % del contributo dell'Unione inizialmente assegnato a ciascun obiettivo tematico o all'assistenza tecnica che comportano un trasferimento tra obiettivi tematici o dall'assistenza tecnica agli obiettivi tematici o che comportano un trasferimento dagli obiettivi tematici all'assistenza tecnica non sono considerati sostanziali e possono quindi essere apportati direttamente dall'autorità di gestione, previa approvazione del comitato congiunto di controllo. Tali adeguamenti non richiedono una decisione della Commissione.
3. Le modifiche cumulative di cui al paragrafo 2 non richiedono alcuna ulteriore giustificazione oltre all'invocazione delle perturbazioni nell'attuazione dei programmi e rispecchiano, ove possibile, l'impatto atteso degli adeguamenti apportati al programma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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