Art. 1 · Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692

In vigore dal 9 nov 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/692 Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato: 1. all’, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto: a) pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii; b) molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca; c) crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea; d) animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione (*1). (*1)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione (GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1).»;" 2. l’ è così modificato: a) il punto 36) è sostituito dal seguente: «36) “gruppo di raccolta di embrioni”: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;» ; b) sono aggiunti i punti seguenti: «50) “rifugio per animali”: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento; 51) “stabilimento protetto dai vettori”: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di Culicoides spp. o di Culicidae, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all’allegato XI, punto 3.» ; 3. all’articolo 17 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   Il paragrafo 1 non si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.» ; 4. all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti detenuti come animali da compagnia in abitazioni private verso uno Stato membro da un paese terzo o territorio, laddove tali movimenti a carattere non commerciale non possano essere effettuati conformemente alle condizioni di cui all’articolo 245, paragrafo 2, o all’articolo 246, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/429.» ; 5. all’articolo 21 è aggiunto il paragrafo 5 seguente: «5.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), sulla base della richiesta rivolta da un paese terzo o territorio di origine alla Commissione e previo assenso di quest’ultima, il codice del paese esportatore di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere sostituito da un codice diverso in forma di codice a due lettere.» ; 6. all’articolo 38, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi al completamento della politica di abbattimento totale e della pulizia e disinfezione di cui alle lettere a) e b), l’autorità competente del paese terzo o territorio ha attuato, con esito negativo, un programma di sorveglianza che offre almeno la confidenza, sulla base di un campione rappresentativo randomizzato delle popolazioni a rischio, atta a dimostrare l’assenza di infezione, tenuto conto delle specifiche circostanze epidemiologiche relative ai focolai che si sono verificati.» ; 7. all’articolo 53, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal testo seguente: «L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite sono identificati con un numero di identificazione individuale mediante un anello chiuso applicato ad almeno una zampa dell’animale, recante una marcatura unica con un’indicazione visibile, leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, o un transponder iniettabile con un’indicazione leggibile e indelebile di un codice alfanumerico, contenente almeno le seguenti informazioni: a) il codice del paese terzo o territorio in cui sono stati inizialmente identificati conforme alla norma ISO 3166, in forma di codice a due o tre lettere;» ; 8. all’articolo 73 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: «3.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti provenienti da un rifugio per animali è consentito solo se tali partite sono state spedite da un rifugio per animali: a) riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio conformemente a prescrizioni almeno altrettanto rigorose di quelle di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/2035; b) dotato di un numero di riconoscimento unico assegnato dall’autorità competente del paese terzo o territorio; c) elencato a tal fine dall’autorità competente del paese terzo o territorio di spedizione, con le informazioni indicate all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.» ; 9. l’articolo 79 è sostituito dal seguente: «Articolo 79 Paese terzo o territorio di origine o loro zona 1.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto da animali in paesi terzi, territori o loro zone che soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’articolo 22. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in relazione alla prescrizione in materia di sanità animale di cui all’articolo 22, paragrafo 4, lettera a), l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini e caprini può essere consentito se tale materiale germinale è stato raccolto o prodotto in paesi terzi o territori in cui è stata effettuata la vaccinazione contro l’afta epizootica, purché sia stato raccolto da animali conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui all’allegato II, parte 5, capitolo I, punto 3 o 4, del regolamento delegato (UE) 2020/686.» ; 10. nella parte III, l’intestazione del titolo 3 è sostituita dalla seguente: «TITOLO 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL MATERIALE GERMINALE DI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’, PARAGRAFO 4, LETTERE A) E B), DESTINATO A STABILIMENTI CONFINATI» ; 11. l’articolo 117 è sostituito dal seguente: «Articolo 117 Prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale di animali diversi da quelli di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a stabilimenti confinati L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali diversi da quelli di cui all’, paragrafo 4, lettere a) e b), destinate a uno stabilimento confinato situato nell’Unione può essere consentito purché: a) l’autorità competente dello Stato membro di destinazione abbia effettuato una valutazione dei rischi che l’ingresso di tale materiale germinale può comportare per l’Unione; b) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona da cui l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali è autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (*2) o, a norma dell’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429, dallo Stato membro di destinazione, a seconda delle specie in questione; c) gli animali donatori di tale materiale germinale siano originari di uno stabilimento nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona di origine che figura in un elenco stabilito dall’autorità competente dello Stato membro di destinazione da cui può essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali di determinate specie; d) il materiale germinale sia destinato a uno stabilimento confinato nell’Unione, riconosciuto conformemente all’articolo 95 del regolamento (UE) 2016/429; e) il materiale germinale sia trasportato direttamente nello stabilimento confinato di cui alla lettera d). (*2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).»;" 12. all’articolo 124 è aggiunta la lettera e) seguente: «e) in deroga alla lettera c), punto i), durante il trasporto al macello le partite di pollame possono passare attraverso una zona di un paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) lo stabilimento di origine del pollame, la zona del paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione e il macello sono situati nello stesso paese terzo o territorio; ii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato senza soste o operazioni di scarico in tale zona; iii) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato utilizzando in via prioritaria le autostrade o linee ferroviarie principali; iv) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato evitando le aree vicine a stabilimenti che detengono animali delle specie elencate per le pertinenti malattie del pollame; v) il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione è effettuato dopo lo spopolamento e la pulizia e disinfezione dello stabilimento o degli stabilimenti interessati da focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle; vi) dopo il passaggio attraverso la zona del paese terzo o territorio in questione, il pollame è portato direttamente al macello ed è macellato entro sei ore dal suo arrivo al macello. In assenza di alternative adeguate e purché siano rispettate tutte le condizioni di cui ai punti da i) a vi) della presente lettera, il pollame trasportato al macello può passare attraverso più di una zona di cui alla presente lettera.» ; 13. l’articolo 150 è sostituito dal seguente: «Articolo 150 Stabilimento di origine degli animali da cui sono ottenute le carni fresche L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti a base di carne è consentito solo se tali prodotti sono stati trasformati a partire da carni fresche ottenute da animali provenienti da uno stabilimento o, nel caso di animali selvatici da un luogo, all’interno del quale e intorno al quale in un’area con un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non sono stati segnalati casi di nessuna delle malattie elencate pertinenti per le specie di origine dei prodotti a base di carne di cui all’elenco figurante all’allegato I, nei 30 giorni precedenti la data di macellazione o abbattimento degli animali.» ; 14. l’articolo 156 è sostituito dal seguente: «Articolo 156 Prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti lattiero-caseari originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo è consentito senza che tali prodotti siano stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII se i prodotti lattiero-caseari di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni: a) sono stati trasformati a partire da latte crudo o prodotti lattiero-caseari da esso derivati ottenuti da animali delle specie Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius; b) il latte crudo o i prodotti lattiero-caseari da esso derivati utilizzati per la trasformazione dei prodotti lattiero-caseari erano conformi alle pertinenti prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale di cui agli articoli da 3 a 10 e alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di latte crudo di cui agli articoli 153 e 154 e quindi idonei all’ingresso nell’Unione ed erano originari di uno dei seguenti: i) di un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati; ii) di un paese terzo, un territorio o una loro zona diversi dal paese terzo, dal territorio o dalla loro zona elencati in cui i prodotti lattiero-caseari sono stati trasformati e che sono autorizzati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo; o iii) di uno Stato membro.» ; 15. l’articolo 163 è sostituito dal seguente: «Articolo 163 Prescrizioni specifiche per i prodotti composti a lunga conservazione 1.   In deroga all’, lettera c), punto i), l’ingresso nell’Unione di partite, accompagnate da una dichiarazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, di prodotti composti che non contengono prodotti a base di carne, ad eccezione della gelatina e del collagene, né prodotti ottenuti dal colostro, e che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente, è consentito se tali prodotti composti contengono: a) prodotti lattiero-caseari che soddisfano una delle seguenti condizioni: i) non sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti senza l’obbligo di applicare un trattamento specifico di riduzione dei rischi; ii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato XXVII, colonna A o B, pertinente per le specie di origine del latte, a condizione che siano stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari non sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 156, o di prodotti lattiero-caseari che sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi, conformemente all’articolo 157, e il paese terzo, il territorio o la loro zona in cui è prodotto il prodotto composto, se diversi, sono a loro volta elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti se sono stati sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi; iii) sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi almeno equivalente a quelli di cui all’allegato XXVII, colonna B, indipendentemente dalle specie di origine del latte, se i prodotti lattiero-caseari non soddisfano tutte le prescrizioni di cui al punto i) o ii) della presente lettera o sono stati ottenuti nell’Unione o in un paese terzo, un territorio o una loro zona non autorizzati per l’ingresso nell’Unione di prodotti lattiero-caseari ma autorizzati per l’ingresso nell’Unione di altri prodotti di origine animale conformemente al presente regolamento; b) ovoprodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di riduzione dei rischi equivalente a quelli di cui all’allegato XXVIII. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1: a) accompagna partite di prodotti composti solo laddove la destinazione finale di tali prodotti è nell’Unione; b) è rilasciata dall’operatore responsabile dell’ingresso nell’Unione della partita di prodotti composti e attesta che i prodotti composti presenti nella partita soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1. 3.   In deroga all’, lettera a), punto i), l’ingresso nell’Unione dei prodotti composti contenenti prodotti lattiero-caseari di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), del presente articolo e dei prodotti composti contenenti ovoprodotti che sono stati trattati per diventare a lunga conservazione a temperatura ambiente è consentito se provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona non espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di tali prodotti di origine animale ma elencati per l’ingresso nell’Unione di: a) prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari od ovoprodotti; o b) prodotti della pesca conformemente all’articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625.» ; 16. all’articolo 166, dopo la frase introduttiva è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia l’ispezione clinica di cui al primo comma può essere effettuata da un professionista della sanità degli animali acquatici, purché sia autorizzato a svolgere tale attività dal paese terzo o territorio interessato a norma del relativo diritto nazionale.» ; 17. all’articolo 167, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;» ; 18. all’articolo 168, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Fatta eccezione per gli animali acquatici di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), se la spedizione nell’Unione di partite di animali acquatici comprende il trasporto su nave o su barca vivaio, anche solo per una parte del viaggio, tali partite di animali acquatici trasportate conformemente all’articolo 167 possono entrare nell’Unione solo se gli animali acquatici di tali partite sono accompagnati da una dichiarazione, allegata al certificato sanitario e firmata dal comandante della nave il giorno dell’arrivo della nave al porto di destinazione, che fornisca le seguenti informazioni:» ; 19. all’articolo 169, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi che entrano nell’Unione e sono destinati a ulteriore trasformazione soddisfano le seguenti prescrizioni: a) devono essere identificati mediante un’etichetta leggibile all’esterno del contenitore, che faccia riferimento al certificato che è stato rilasciato per la partita in questione; b) l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi: i) “prodotti di origine animale ottenuti da pesci diversi dai pesci vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”; ii) “prodotti di origine animale ottenuti da molluschi diversi dai molluschi vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”; iii) “prodotti di origine animale ottenuti da crostacei diversi dai crostacei vivi, destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.» ; 20. all’articolo 174, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Dopo l’ingresso nell’Unione, le partite di: a) animali acquatici diversi da quelli di cui all’articolo 172, lettere d), e) e f), sono trasportate direttamente al luogo di destinazione nell’Unione; b) animali acquatici e prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici sono manipolate correttamente per garantire che le acque naturali non siano contaminate.» ; 21. nella parte V, l’intestazione del titolo 2 è sostituita dalla seguente: «TITOLO 2 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE INTESE A LIMITARE LE RIPERCUSSIONI DI DETERMINATE MALATTIE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429» ; 22. all’articolo 178, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 178 Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio 1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di ungulati, pollame, volatili in cattività e animali acquatici che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se sono soddisfatte le seguenti prescrizioni:» ; 23. all’articolo 179, il titolo e la frase introduttiva del paragrafo 1 sono sostituiti dal testo seguente: «Articolo 179 Prescrizioni speciali per l’ingresso nell’Unione di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo o territorio 1.   La reintroduzione nell’Unione di partite di animali, diversi dagli ungulati, dal pollame, dai volatili in cattività e dagli animali acquatici, che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno dopo che l’autorità competente di un paese terzo o territorio ne ha negato l’ingresso è consentita solo se gli animali di tali partite sono accompagnati dai seguenti documenti:» ; 24. gli allegati VIII, X, XI e XXI del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:119:oj#art-1