Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
In vigore dal 31 ott 2022
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127
Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:
(1)
è inserito il seguente capo III bis:
«CAPO III bis
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi
Articolo 15 bis
Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116
1. Il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115.
2. Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.»
;
(2)
L’articolo 27 è sostituito dal seguente:
«Articolo 27
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell’Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.»
;
(3)
all’articolo 28 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. La domanda di svincolo della cauzione relativa al versamento degli anticipi è corredata dei documenti giustificativi comprovanti il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo concesso o il rimborso dell’importo concesso, maggiorato di qualsiasi aggiunta prevista dalle norme specifiche dell’Unione.»
;
(4)
è inserito il seguente articolo 31 bis:
«Articolo 31 bis
Programmi apicoli
Per gli importi pagati nell’ambito dei programmi apicoli a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento.»
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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